È il medico che esercita la propria attività per una struttura privata, responsabile del danno cagionato al paziente solo in caso venga a lui attribuita una colpa grave dal giudice ordinario.
Nel caso di medico dipendente di struttura sanitaria privata (o convenzionato con essa), sarà la struttura stessa, una volta che avrà risarcito il danno al paziente, a potersi rivalere sul medico, esigendo da lui (meglio: dal suo assicuratore) quanto versato al paziente a titolo di risarcimento del danno ingiustamente patito.
La struttura non potrà esercitare sempre il diritto di rivalsa, ma solo in quei casi specifici in cui un giudice avrà stabilito la non osservanza delle linee guida e avrà constatato una condotta di colpa grave da parte del medico.
La polizza di colpa grave
La Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) ha reso obbligatoria la polizza di responsabilità civile di colpa grave per il medico dipendente. Tale polizza deve avere una retroattività minima di dieci anni.
La polizza di responsabilità civile di colpa grave indennizza il medico dipendente ogni qual volta si incardina l’azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della struttura sanitaria. Attenzione: talvolta le strutture fanno emettere direttamente al medico la fattura nei confronti del paziente, nel qual caso non sarà sufficiente una polizza di colpa grave ma sarà necessaria una polizza come medico libero professionista. [fine testo della guida]